Regio decreto 3458/1928
Art. 94 — Art. 8 del R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206
Art. 94. (Art. 8 del R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206). Ai sottufficiali ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri Reali e' dovuta una indennita' vestiario giornaliera nella seguente misura: Arma a piedi: a) L. 1,25 per i sottufficiali; b) L. 1.10 per gli appuntati ed i carabinieri (compresi gli ausiliari). Arma a cavallo: a) L. 1.45 per i sottufficiali; b) L. 1.30 per gli appuntati ed i carabinieri. Ai militari musicanti della legione allievi carabinieri Reali di Roma spetta l'indennita' vestiario giornaliera stabilita per l'arma a cavallo dei carabinieri Reali.
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