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Regio decreto 3458/1928

Art. 92 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/92parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 92. (Art. 172, secondo comma, del R. decreto 2395 del 1923, modificato dal R. decreto 206 del 1926; art. 174 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Per i sottufficiali, che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennita' militare, stabilita dalle tabelle II, III, V e VI annesse al presente decreto, e' aumentata di L. 1700 annue. Ai predetti sottufficiali (esclusi quelli dei carabinieri Reali) spetta inoltre: a) un supplemento di L. 1100 annue se non sono provvidi di alloggio per conto dell'Amministrazione militare; b) un supplemento di L. 800 annue se sono obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio. Nelle posizioni in cui lo stipendio o l'assegno giornaliero sono sospesi o ridotti, anche l'indennita' militare e' sospesa o ridotta nella stessa proporzione. L'aumento di L. 1700 di cui al primo comma e' conservato per intero nelle posizioni in cui lo stipendio o l'assegno giornaliero e' ridotto, ed e' soppresso quando lo stipendio o l'assegno giornaliero e' sospeso.

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