Regio decreto 3458/1928
Art. 9 — Art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427
Art. 9. (Art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale e' computato, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianita' di servizio, per la meta' e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, fatta eccezione per il servizio prestato come ufficiale di complemento o di milizia territoriale, che e' computato per intero.
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