Regio decreto 3458/1928
Art. 79 — Art. 23 del R. decreto 27 ottobre 1022, n. 1427
Art. 79. (Art. 23 del R. decreto 27 ottobre 1022, n. 1427). Dall'anzianita' di servizio si deduce il tempo che non viene computato agli effetti dell'anzianita' di grado per l'avanzamento, giusta le vigenti disposizioni riguardanti l'avanzamento dei sottufficiali.
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