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Regio decreto 3458/1928

Art. 70 — (Decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/70parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 70. (Decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1613, e decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 176). Gli ufficiali in congedo, non provvisti di pensione vitalizia o di stipendio a carico dello Stato, richiamati per mobilitazione dell'esercito o in tempo di guerra, riceveranno, all'atto del rinvio in congedo, le indennita' che saranno stabilite con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze.

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