Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 3458/1928Art. 67
Regio decreto 3458/1928

Art. 67 — L'ufficiale delle categorie in congedo, che, essendo chiamato in servizio senza assegni, e' messo agli arrest…

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/67parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 67. L'ufficiale delle categorie in congedo, che, essendo chiamato in servizio senza assegni, e' messo agli arresti di rigore o agli arresti in fortezza, riceve un assegno giornaliero pari alla meta' della quota giornaliera dello stipendio netto, stabilito dal primo comma del precedente art. 51.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3458/1928 · fonte Normattiva ↗

← Art. 66 Art. 68 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.