Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 3458/1928Art. 56
Regio decreto 3458/1928

Art. 56 — § 73 regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/56parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 56. (§ 73 regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). Per gli ufficiali delle categorie in congedo, in caso di prima nomina o di richiamo in servizio, lo stipendio decorre dal giorno della presentazione al corpo. Nei ricollocamenti in congedo lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello in cui ha termine il servizio dell'ufficiale. Lo stesso dicasi per gli ufficiali riassunti in servizio.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3458/1928 · fonte Normattiva ↗

← Art. 55 Art. 57 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.