Regio decreto 3458/1928
Art. 54 — Art. 156 e 158 R. decreto n. 2395, 1923, e art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427
Art. 54. (Art. 156 e 158 R. decreto n. 2395, 1923, e art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). Gli stipendi degli ufficiali richiamati dal congedo sono determinati in base all'anzianita' di grado, oppure in base all'anzianita' di servizio se risulti piu' favorevole. L'anzianita' di grado e' computata soltanto per il tempo passato effettivamente in servizio nel grado stesso. Nell'anzianita' di servizio e' computato solo il tempo passato effettivamente in servizio da ufficiale. Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianita' di servizio, questa e' diminuita del numero di anni stabilito dal precedente art. 15. Per gli ufficiali medici, farmacisti e veterinari e' pure computata nell'anzianita' di servizio la durata legale dei rispettivi corsi universitari diminuita di un anno. Per gli ufficiali del congedo provvisorio, della posizione ausiliaria, e per quelli della riserva pensionati provenienti dagli ufficiali effettivi, lo stipendio e' determinato con le stesse norme stabilite per gli ufficiali in servizio permanente, tenendo conto del tempo passato in servizio dopo il richiamo.
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