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Regio decreto 3458/1928

Art. 52 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/52parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 52. (Art. 11 R. decreto del 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032). Agli ufficiali richiamati dal congedo, che sono provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato, ed a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria e' dovuto lo stipendio loro spettante, restando sospeso il pagamento della pensione e dell'indennita' di servizio ausiliario. Detta pensione ed indennita' pero' continuano in luogo dello stipendio militare se piu' favorevole. Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti o richiamati in servizio, oltre a ricevere gli assegni del grado, continuano a percepire la pensione di guerra, di cui sono provvisti. L'impiegato civile dello Stato, richiamato in servizio come ufficiale, conserva per i primi due mesi lo stipendio di cui e' provvisto (1). --------------- (1) Art. 81 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per causa di provata infermita', per giustificati motivi di famiglia, per servizio militare o per elezione all'ufficio di deputato al Parlamento. Nei tre ultimi casi non ha diritto a stipendio. L'aspettativa per infermita' puo' essere disposta anche di ufficio, su proposta del consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte. L'aspettativa per motivi di famiglia puo' essere negata o revocata, sempre che cio' sia richiesto da ragioni di servizio. L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario e' collocato in aspettativa per servizio militare. L'impiegato, invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo e' considerato in congedo, purche' l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo e' collocato in aspettativa. L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto. Per gli impiegati sotto le armi in tempo di guerra, si provvede con disposizioni speciali.

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