Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 3458/1928Art. 36
Regio decreto 3458/1928

Art. 36 — § 24 regolamento assegni fissi

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/36parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 36. (§ 24 regolamento assegni fissi). Il diritto alla razione foraggio comincia dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto, o di altro provvedimento di nomina, promozione, trasferimento o richiamo in servizio. Per gli ufficiali disertori il diritto alla razione foraggio ricomincia dal giorno in cui essi sono riammessi in servizio.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3458/1928 · fonte Normattiva ↗

← Art. 35 Art. 37 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.