Regio decreto 3458/1928
Art. 36 — § 24 regolamento assegni fissi
Art. 36. (§ 24 regolamento assegni fissi). Il diritto alla razione foraggio comincia dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto, o di altro provvedimento di nomina, promozione, trasferimento o richiamo in servizio. Per gli ufficiali disertori il diritto alla razione foraggio ricomincia dal giorno in cui essi sono riammessi in servizio.
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