Regio decreto 3458/1928
Art. 32 — (Art
Art. 32. (Art. 7 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 emanato in applicazione dell'art. 189 terzo comma del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395). L'assegno per spese di rappresentanza, stabilito dalla tabella I annessa al presente decreto, e' regolato, per la decorrenza e la cessazione, come lo stipendio. Tale assegno non e' dovuto: a) ai colonnelli a disposizione; b) agli ufficiali generali ed ai colonnelli in aspettativa, in licenza straordinaria e nelle posizioni in cui lo stipendio e' ridotto o sospeso; c) agli ufficiali sottoposti a giudizio anche se non seguito da condanna; d) agli ufficiali che non prestino o non abbiano prestato servizio nella posizione per la quale l'assegno stesso e' dovuto.
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