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Regio decreto 3458/1928

Art. 29 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/29parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 29. (Art. 176 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 11 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, primo comma dell'art. 12 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079). L'indennita' militare speciale, stabilita per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali dalla tabella I annessa al presente decreto, e' computabile agli effetti della pensione. Essa e' sospesa quando lo stipendio e' ridotto o sospeso.

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