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Regio decreto 3458/1928

Art. 18 — Art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto 31 marzo 1925, n. 363

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/18parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 18. (Art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto 31 marzo 1925, n. 363). I maestri direttori di banda ed i sottotenenti maestri di scherma, che hanno raggiunto o raggiungano il massimo dello stipendio stabilito per il loro grado, sono ammessi a due successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 10,100, lire 10,800 e lire 11,600 e mantenendo il supplemento di servizio in lire 1700.

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