Regio decreto 3458/1928
Art. 16 — Art. 5 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1318
Art. 16. (Art. 5 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1318). La decorrenza degli stipendi, in caso di nomina o promozione, comincia dal 16 del mese se la data del decreto e' compresa tra il 1° ed il 15; ovvero dal 1° del mese successivo se tale data e' posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata altrimenti la decorrenza. In ogni modo, lo stipendio del nuovo grado non puo' decorrere da una data anteriore a quella fissata per l'anzianita' del grado stesso.
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