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Regio decreto 3458/1928

Art. 129 — Art. 1, sesto comma, del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1606

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/129parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 129. (Art. 1, sesto comma, del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1606). Ai sottufficiali dei carabinieri Reali, riassunti in servizio dal riposo a senso del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1606, per essere adibiti a lavori d'ufficio, sono dovuti lo stipendio e le indennita' spettanti ai sottufficiali delle altre armi e non quelli dell'arma propria.

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