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Regio decreto 3458/1928

Art. 125 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/125parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 125. (Art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, primo e secondo comma, e art. 114 terzo comma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084). L'assegno personale, di cui all'art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e' conservato fino a quando verra' riassorbito dagli aumenti, che, per effetto di promozioni di grado o della maturazione di periodi d'anzianita' nei singoli gradi, si verificano in qualsiasi degli emolumenti, dovuti agli interessati alla data 1° dicembre 1923. Le indennita' di qualsiasi specie, soppresse in virtu' del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e computate per la determinazione dell'assegno personale, saranno dedotte dall'assegno stesso quando cessi la funzione per cui erano corrisposte, quando si verifichi trasferimento dalla sede nella quale erano assegnate, e, in generale, in ogni caso in cui venga meno la condizione che ne giustificava la concessione.

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