Regio decreto 3458/1928
Art. 123 — Art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 7 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079
Art. 123. (Art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 7 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079). Le indennita' professionali e di servizio speciale per gli ufficiali medici, farmacisti, veterinari e del ruolo tecnico di artiglieria sono conservate, finche' rimangono in servizio permanente, a coloro che ne erano provvisti alla data 1° dicembre 1923, ed a coloro che sono stati ammessi in base a concorsi indetti prima dell'11 novembre 1923. Esse sono sospese in tutti i casi nei quali lo stipendio e' ridotto o sospeso, e durante l'aspettativa per infermita' provenienti da cause di servizio.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3458/1928 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.