Regio decreto 3458/1928
Art. 111 — Art. 17 del testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380
Art. 111. (Art. 17 del testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380). Gli assegni per il tempo di guerra saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze.
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