Regio decreto 3458/1928
Art. 105 — Ai sottufficiali dei carabinieri Reali, che siano richiamati in servizio ai sensi dell'art
Art. 105. Ai sottufficiali dei carabinieri Reali, che siano richiamati in servizio ai sensi dell'art. 63 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, e siano impiegati in servizio d'istituto, spettano tutte le competenze dei pari grado della propria arma in servizio permanente effettivo.
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