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Regio decreto 3458/1928

Art. 105 — Ai sottufficiali dei carabinieri Reali, che siano richiamati in servizio ai sensi dell'art

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/105parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 105. Ai sottufficiali dei carabinieri Reali, che siano richiamati in servizio ai sensi dell'art. 63 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, e siano impiegati in servizio d'istituto, spettano tutte le competenze dei pari grado della propria arma in servizio permanente effettivo.

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