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Regio decreto 263/1928

Art. 32 — Art. 10 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253

ELI /it/regio-decreto/1928/02/02/263/art/32parte di Regio decreto 263/1928
Art. 32. (Art. 10 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253). Nel caso che il comandante del corpo d'armata, il comandante militare della Sicilia o della Sardegna, od il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali non accolgano il parere dell'ispettore amministrativo territoriale, emesso per gli effetti di cui alle disposizioni del presente capo III, essi comandanti hanno l'obbligo di riferirne immediatamente al Ministero per le definitive determinazioni. In tal caso, il provvedimento in merito sara' emesso direttamente dal Ministero.

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