Regio decreto 263/1928
Art. 26 — Art. 23 legge 17 luglio 1910, n. 511, secondo comma
Art. 26. (Art. 23 legge 17 luglio 1910, n. 511, secondo comma). Per le provviste di grani e foraggi fatte dal commissariato militare il decreto di approvazione del contratto - quando non siano fatte ad economia - emesso dal Ministero o dalle altre autorita' competenti e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti solo quando l'importo superiore L.500.000, ed il contratto, salvo il disposto del successivo art. 28, non e' esecutivo fino a che non sia avvenuta tale registrazione.
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