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Regio decreto 263/1928

Art. 24 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1928/02/02/263/art/24parte di Regio decreto 263/1928
Art. 24. (Art. 22 legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 3 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253, e articolo unico R. decreto-legge 23 giugno 1927 - Anno V - n. 1166). I contratti di cui al terzo comma dell'articolo precedente possono essere approvati e - salvo il disposto degli articoli 19 della legge di contabilita' generale dello Stato e 19 della legge sulla Corte dei conti (R. decreto 18 novembre 1923, n. 2441), nonche' quello dell'art. 26 del presente testo unico - resi esecutivi: a) dal comandante del distaccamento, se stipulati nell'interesse di reparti distaccati; b) dal comandante del corpo, se stipulati nell'interesse un sol corpo; c) dal comandante del presidio, se stipulati per conto di piu' corpi dello stesso presidio; d) dal comandante del corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna, se stipulati nell'interesse di piu' presidi dello stesso corpo d'armata o comando militare; e) dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali se stipulati nell'interesse di piu' legioni. I contratti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma sono approvati dai comandanti ivi indicati solo quando l'importo non superi le L. 50,000. In caso diverso sono approvati dai comandanti di cui alle lettere d) ed e) del detto comma. Sono parimenti approvati dal comandante del corpo d'armata, dal comandante militare della Sicilia o della Sardegna o dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali tutti gli altri contratti stipulati dalle autorita' militari e per i quali - a norma delle leggi vigenti - non sia necessario sentire il parere del Consiglio di Stato. Il Ministero approva e - salvo sempre il disposto degli articoli 19 della legge di contabilita' generale dello Stato e 19 della legge sulla Corte dei conti, nonche' quello dell'art. 26 del presente testo unico - rende esecutivi i contratti stipulati nell'interesse di piu' d'uno dei comandi di cui al primo comma dell'articolo 5, nonche' i contratti per i quali occorra sentire il parere del Consiglio di Stato e quelli per i quali riservi a se' l'approvazione stessa.

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