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Regio decreto 263/1928

Art. 17 — Art, 12 legge 17 luglio 1910, n. 511

ELI /it/regio-decreto/1928/02/02/263/art/17parte di Regio decreto 263/1928
Art. 17. (Art, 12 legge 17 luglio 1910, n. 511). Il Ministero delle finanze e' autorizzato ad anticipare in conto corrente al Ministero della guerra i fondi per provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio. La somma da anticiparsi, e', per ogni esercizio, determinata dalla legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

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