Regio decreto 263/1928
Art. 14 — Art. 9 legge 17 luglio 1910, n. 511, e R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857
Art. 14. (Art. 9 legge 17 luglio 1910, n. 511, e R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857). Le contabilita' delle anticipazioni fornite agli uffici di contabilita' e di revisione e quelle delle somme dai medesimi passate ai corpi, istituti e stabilimenti militari sono rese trimestralmente. Le prime sono rivedute dalla Ragioneria centrale del Ministero della guerra, le altre dagli uffici di contabilita' e di revisione e da speciali uffici designati dal Ministero stesso, di concerto con quello delle finanze, e sono quindi inviate alla Corte dei conti per la giustificazione delle somme anticipate. Il discarico definitivo delle anticipazioni viene eseguito alla fine di ogni esercizio finanziario.
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