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Regio decreto 2598/1927

Art. 97 — La commissione, sulla base delle istruzioni e delle indicazioni ricevute a senso degli articoli precedenti, s…

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/97parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 97. La commissione, sulla base delle istruzioni e delle indicazioni ricevute a senso degli articoli precedenti, stabilisce: 1° per ogni specie di trasporti, il numero minimo dei capi occorrenti; 2° le ditte, agenzie o persone che sono certamente in grado di poter aderire con proprio personale e materiale di rifornimento alla richiesta che puo' essere ad esse fatta. Per ciascuna ditta, agenzia o persona compila e trasmette l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale di prestazioni. Qualora le prestazioni precettate a senso del precedente n. 2 non raggiungano il fabbisogno occorrente, la commissione, sulla base dei dati contenuti negli schedari o registri delle prefetture o comuni e delle informazioni che i rappresentanti delle autorita' civili forniranno circa le condizioni dei proprietari o detentori, stabilisce le persone ed il numero dei capi per ciascuna specie che e' possibile ancora precettare. Indi compila e trasmette il relativo precetto personale di prestazioni.

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