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Regio decreto 2598/1927

Art. 82 — I delegati di cui agli articoli precedenti saranno nominati in seguito a richiesta dei presidenti delle singo…

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Art. 82. I delegati di cui agli articoli precedenti saranno nominati in seguito a richiesta dei presidenti delle singole commissioni, che dovranno partecipare ad essi la localita' ed il giorno di presentazione.

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