Regio decreto 2598/1927
Art. 8 — Le disposizioni di cui al precedente art
Art. 8. Le disposizioni di cui al precedente art. 4 sono applicabili anche agli schedari e ai registri degli autoveicoli, carri rimorchio o natanti a motore. Pero', delle due copie di verbale redatto dai commissari militari o dai delegati dell'autorita' militare, una e' rilasciata alla prefettura stessa, e l'altra e' trasmessa dal comando del corpo di armata territoriale o dal comando militare dell'isola al Ministero dell'interno, per i provvedimenti di cui agli articoli 118 e 119 del presente regolamento.
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