Regio decreto 2598/1927
Art. 76 — Alle commissioni incaricate di effettuare la restituzione potra' anche essere affidato il compito di constata…
Art. 76. Alle commissioni incaricate di effettuare la restituzione potra' anche essere affidato il compito di constatare se i capi che vengono restituiti, sono tuttora idonei per eventuale ulteriore bisogno di chiamata. Esse dovranno in tal caso, sulla base delle istruzioni ricevute dalle competenti autorita': 1° rilasciare ai proprietari dei capi ritenuti idonei un nuovo precetto personale, seguendo le prescrizioni stabilite al riguardo per i commissari delle riviste; 2° dare comunicazione agli uffici comunali o di prefettura, ove sono iscritti i quadrupedi e i mezzi di trasporto a trazione meccanica, dei capi dichiarati idonei, di quelli non idonei e di quelli precettati. Detti enti provvedono a mettere al corrente il loro schedario o registro (con correzioni in rosso, facendo risultare da apposite note i dati delle comunicazioni che hanno apportato le variazioni stesse).
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2598/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.