Regio decreto 2598/1927
Art. 70 — Per ogni capo noleggiato la commissione provinciale redige all'atto del prelevamento, in contraddittorio con …
Art. 70. Per ogni capo noleggiato la commissione provinciale redige all'atto del prelevamento, in contraddittorio con il proprietario, un verbale con la particolareggiata descrizione del capo e nel quale sono fatti risultare il suo valore al prezzo corrente sul mercato, i suoi eventuali difetti, vizi o deterioramenti, tutte le tare apparenti che possono comunque diminuire il valore, e il nolo giornaliero fissato. Vi e' inoltre indicato se la presentazione e' avvenuta nel tempo imposto dall'ordine di presentazione o dal manifesto di presentazione. Il verbale deve essere sottoscritto dalla parte interessata: se questa si rifiuta, si fara' risultare il rifiuto con apposita nota nello stesso verbale.
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