Regio decreto 2598/1927
Art. 59 — Le commissioni provinciali di visita ed accettazione si distingueranno secondo la specie dei capi che dovrann…
Art. 59. Le commissioni provinciali di visita ed accettazione si distingueranno secondo la specie dei capi che dovranno visitare e ricevere in: a) commissioni provinciali dei mezzi di trasporto a trazione animale, per la visita ed accettazione dei quadrupedi, veicoli a trazione animale e bardature; b) commissioni provinciali dei mezzi di trasporto a trazione meccanica, per la visita ed accettazione degli autoveicoli, motocicli, trattrici e carri rimorchio; c) commissioni provinciali dei natanti a remi e a vela, per la visita ed accettazione dei natanti a vela ed a remi di fiume, lago o laguna; d) commissioni provinciali dei natanti a motore, per la visita ed accettazione dei natanti a motore di fiume, lago o laguna.
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