Regio decreto 2598/1927
Art. 49 — La consegna dei documenti di cui al precedente articolo puo' essere fatta dai carabinieri Reali anche a perso…
Art. 49. La consegna dei documenti di cui al precedente articolo puo' essere fatta dai carabinieri Reali anche a persona di famiglia convivente con il destinatario. Il destinatario o la persona di famiglia, all'atto in cui riceve il documento, consegna al latore di esso l'apposita ricevuta debitamente completata.
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