Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2598/1927Art. 49
Regio decreto 2598/1927

Art. 49 — La consegna dei documenti di cui al precedente articolo puo' essere fatta dai carabinieri Reali anche a perso…

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/49parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 49. La consegna dei documenti di cui al precedente articolo puo' essere fatta dai carabinieri Reali anche a persona di famiglia convivente con il destinatario. Il destinatario o la persona di famiglia, all'atto in cui riceve il documento, consegna al latore di esso l'apposita ricevuta debitamente completata.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2598/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 48 Art. 50 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.