Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2598/1927Art. 46
Regio decreto 2598/1927

Art. 46 — Alla rivista dei natanti a motore, di fiume, di lago o laguna provvedono i comandi di corpo di armata interes…

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/46parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 46. Alla rivista dei natanti a motore, di fiume, di lago o laguna provvedono i comandi di corpo di armata interessati o i comandi militari delle isole: essa puo' essere generale o parziale, e puo' aver luogo tanto contemporaneamente alla rivista dei veicoli a trazione meccanica, quanto separatamente, ed in altra epoca, purche' sia trascorso un anno dalla precedente rivista dei natanti a motore. Della esecuzione di essa possono essere incaricati i commissari militari addetti alla rivista dei veicoli a trazione meccanica, quando abbiano la necessaria competenza, od altri ufficiali appositamente delegati.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2598/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 45 Art. 47 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.