Regio decreto 2598/1927
Art. 46 — Alla rivista dei natanti a motore, di fiume, di lago o laguna provvedono i comandi di corpo di armata interes…
Art. 46. Alla rivista dei natanti a motore, di fiume, di lago o laguna provvedono i comandi di corpo di armata interessati o i comandi militari delle isole: essa puo' essere generale o parziale, e puo' aver luogo tanto contemporaneamente alla rivista dei veicoli a trazione meccanica, quanto separatamente, ed in altra epoca, purche' sia trascorso un anno dalla precedente rivista dei natanti a motore. Della esecuzione di essa possono essere incaricati i commissari militari addetti alla rivista dei veicoli a trazione meccanica, quando abbiano la necessaria competenza, od altri ufficiali appositamente delegati.
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