Regio decreto 2598/1927
Art. 43 — Il proprietario che non presenti i capi da lui posseduti nel luogo e nel tempo indicatogli o renda impossibil…
Art. 43. Il proprietario che non presenti i capi da lui posseduti nel luogo e nel tempo indicatogli o renda impossibile la visita dei capi stessi per tutto il tempo in cui gl'incaricati dell'autorita' militare permangono nel comune, cade sotto le sanzioni previste dagli articoli 22 o 23 del testo unico. Per tali violazioni, i commissari militari redigeranno, per ciascuna provincia, un verbale riassuntivo in triplice copia e tanti verbali di accertamento, individuali, quanti sono i proprietari indicati nel verbale riassuntivo. Due copie del verbale riassuntivo saranno trasmesse al prefetto della provincia; la terza al competente comando di corpo d'armata o comando militare dell'isola. Tutti i verbali di accertamento individuali saranno invece trasmessi alla prefettura interessata, salvo quanto e' disposto nel successivo art. 45. La notificazione agl'interessati della contravvenzione, di cui al 2° comma dell'art. 120 del presente regolamento, e' fatta a cura della prefettura.
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