Regio decreto 2598/1927
Art. 29 — Le riviste dei veicoli a trazione animale, delle bardature da tiro, a basto e a sella e dei natanti a vela ed…
Art. 29. Le riviste dei veicoli a trazione animale, delle bardature da tiro, a basto e a sella e dei natanti a vela ed a remi possono essere generali o parziali. Esse sono eseguite: a) di massima, in occasione o contemporaneamente alle riviste dei cavalli o muli, mediante l'opera dei commissari militari incaricati di esso; oppure la altra epoca designata dal Ministero, mediante l'opera di commissari militari appositamente delegati; b) eccezionalmente, mediane visite effettuate nel luogo stesso in cui i capi sono ordinariamente custoditi da ufficiali del Regio esercito, o anche dal comandante di stazione dei carabinieri Reali appositamente delegati dai comandanti incaricati. Nel caso di cui alla lettera b), e' pero' in facolta' del delegato dell'autorita' militare, qualora la distanza da percorrere fuori dell'abitato per recarsi ad eseguire la visita fosse superiore ai 5 km e il numero dei capi da visitare fosse inferiore ai 30 capi, d'intimare ai proprietari, a mezzo dell'ufficio comunale, la presentazione dei capi stessi in luogo espressamente designato, indicando il giorno e l'ora in cui sara' effettuata la visita. L'ufficio comunale ha l'obbligo di provvedere can la maggior sollecitudine al recapito degli ordini agli interessati. Hanno peraltro facolta' di chiedere che i veicoli e i natanti siano visitati al loro domicilio, scalo, azienda, officina o cantiere, i fabbricanti di veicoli, costruttori di natanti, i proprietari di officine di riparazione, i proprietari di aziende per il commercio di detti capi, inscritti come tali alle camere di commercio; coloro che posseggono un numero di capi non inferiore a 30, e quelli che esercitano servizi pubblici regolarmente concessi o autorizzati dallo Stato o dai comuni. I proprietari ed enti che intendono valersi di tale facolta' dovranno farne domanda con le modalita' stabilite dal precedente art. 17.
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