Regio decreto 2598/1927
Art. 16 — I quadrupedi saranno presentati alla rivista dai rispettivi proprietari o da persona incaricata: questa pero'…
Art. 16. I quadrupedi saranno presentati alla rivista dai rispettivi proprietari o da persona incaricata: questa pero' dovra' essere in grado di dare esatte informazioni relative al proprietario ed ai quadrupedi stessi, e di fornire quegli altri schiarimenti che fossero richiesti dai commissari militari. Ferme rimanendo le disposizioni contemplate negli articoli 22 e 23 del testo unico, i commissari militari, qualora lo credano opportuno, potranno visitare a domicilio i quadrupedi che non vennero ad essi presentati. Nei comuni dove e' fissato piu' di un giorno per la rivista, allo scopo di evitare una soverchia agglomerazione, i capi dell'amministrazione comunale determineranno l'ordine di presentazione dei quadrupedi in ciascun giorno, tenendo presente che potranno giornalmente essere visitati circa 150 quadrupedi.
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