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Regio decreto 2598/1927

Art. 128 — I ricorrenti potranno delegare un incaricato di loro fiducia, purche' munito di regolare procura, a rappresen…

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Art. 128. I ricorrenti potranno delegare un incaricato di loro fiducia, purche' munito di regolare procura, a rappresentarli davanti alla commissione per le controversie.

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