Regio decreto 2598/1927
Art. 128 — I ricorrenti potranno delegare un incaricato di loro fiducia, purche' munito di regolare procura, a rappresen…
Art. 128. I ricorrenti potranno delegare un incaricato di loro fiducia, purche' munito di regolare procura, a rappresentarli davanti alla commissione per le controversie.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2598/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.