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Regio decreto 2598/1927

Art. 126 — Le riunioni della commissione saranno indette dal prefetto o da chi ne fa le veci, che ne dara' comunicazione…

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Art. 126. Le riunioni della commissione saranno indette dal prefetto o da chi ne fa le veci, che ne dara' comunicazione ai membri, per il tramite delle autorita' da cui essi dipendono, non meno di 10 giorni prima della data stabilita, per la riunione.

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