Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2598/1927Art. 124
Regio decreto 2598/1927

Art. 124 — Ricevute le comunicazioni di cui all'articolo precedente, il prefetto o chi ne fa le veci provvedera' a dare …

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/124parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 124. Ricevute le comunicazioni di cui all'articolo precedente, il prefetto o chi ne fa le veci provvedera' a dare partecipazione ufficiale ai designati, per il tramite delle autorita' da cui dipendono, dell'incarico che ad essi e' stato affidato. Tale incarico decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2598/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 123 Art. 125 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.