Regio decreto 2598/1927
Art. 117 — Le spese di mantenimento e di trasporto dei quadrupedi conducenti, quelle di trasporto delle bardature e quel…
Art. 117. Le spese di mantenimento e di trasporto dei quadrupedi conducenti, quelle di trasporto delle bardature e quelle di consumo del combustibile, lubrificante, ecc., necessarie per la presentazione degli autoveicoli e natanti, sono ad esclusivo carico dei proprietari, che non hanno diritto ad alcuni rimborso. Ai proprietari i cui rispettivi capi soggetti a requisizione hanno abituale dimora in localita' diversa da quella ove risiede la commissione provinciale di visita e di accettazione incaricata del prelevamento, verra' corrisposta, in caso di chiamata per requisizione, un'indennita' chilometrica, sempre quando per presentare i capi alla commissione stessa debbano percorrere, nell'andata, una distanza superiore a quella qui appresso specificata: a) per la presentazione di quadrupedi, | | veicoli a trazione animale, \ | bardature, natanti a vela e a remi, > 20 km | per il percorso fino locomotive stradali, autoveicoli / \ alle distanze contro a vapore ed elettrici e trattrici | > indicate non spetta b) per la presentazione di natanti \ / al proprietario alcun a motore. / 25 Km | compenso, ne' per l'andata c) per la presentazione di tutti i \ | ne' per il ritorno. rimanenti autoveicoli, compresi i > 50 Km | motocicli. / | L'indennita' chilometrica da corrispondersi ed ogni proprietario per le distanze percorse oltre i limiti suindicati sara' indistintamente, per ciascun capo di qualunque specie, di L. 0.30 per chilometro, tanto per l'andata come per il ritorno.
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