Regio decreto 2598/1927
Art. 106 — Oltre ai cavalli e muli contemplati nell'art
Art. 106. Oltre ai cavalli e muli contemplati nell'art. 2 del testo unico, non debbono essere presentati alle commissioni provinciali di visita ed accettazione i quadrupedi qui appresso: a) i puledri di eta' inferiore a 3 anni, alla data della requisizione; b) i quadrupedi affetti da cecita' completa e permanente d'ambo gli occhi; c) quelli affetti da zoppicature inguaribili, prodotte da deformazioni evidenti ed apparenti negli arti; d) quelli affetti da malattie temporanee, la cui gravita non permette in modo assoluto di presentarli alle commissioni; e) i cavalli e muli che sono stati dichiarati non idonei nelle riviste passate dai commissari militari (o per mancanza di requisiti indicati all'art. 1 del presente regolamento o per altro motivo) e per i quali e' stato apposto il prescritto bollo di non idoneita' sullo schedario o registro del comune. I proprietari degli equini di cui alle lettere a), b), c) e d) dovranno presentare un certificato rilasciato da un veterinario, e vidimato dall'ufficio comunale, comprovante che il quadrupede si trova in una delle condizioni sopra indicate. Pero' i quadrupedi di cui alla lettera d), dopo la guarigione, ritornane nuovamente ad essere requisibili. I proprietari degli equini di cui alla lettera c) dovranno presentare un certificato dell'ufficio comunale attestante che il quadrupede o i quadrupedi da loro posseduti sono i medesimi per i quali venne gia' pronunciata la non idoneita'. La presentazione di questi capi dovra' pero' avvenire qualora il Ministero della guerra modifichi le caratteristiche stabilite dall'art. 1 del presente regolamento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2598/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.