Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2598/1927Art. 104
Regio decreto 2598/1927

Art. 104 — Le esenzioni di cui al n

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/104parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 104. Le esenzioni di cui al n. 3 del precedente art. 102 sono concesse esclusivamente su proposta motivata: a) per i capi da dispensarsi nell'interesse della produzione equina e per i capi addetti ad aziende agricole, dalle prefetture, sentita la cattedra ambulante di agricoltura competente per territorio; b) per i capi addetti ad aziende industriali, dagli osservatori industriali. Le proposte devono pervenire alle autorita' militari competenti entro l'ultimo trimestre dell'anno. Per il rimanente si osserveranno le disposizioni del precedente articolo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2598/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 103 Art. 105 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.