Regio decreto 2598/1927
Art. 104 — Le esenzioni di cui al n
Art. 104. Le esenzioni di cui al n. 3 del precedente art. 102 sono concesse esclusivamente su proposta motivata: a) per i capi da dispensarsi nell'interesse della produzione equina e per i capi addetti ad aziende agricole, dalle prefetture, sentita la cattedra ambulante di agricoltura competente per territorio; b) per i capi addetti ad aziende industriali, dagli osservatori industriali. Le proposte devono pervenire alle autorita' militari competenti entro l'ultimo trimestre dell'anno. Per il rimanente si osserveranno le disposizioni del precedente articolo.
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