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Regio decreto 443/1927

Art. 98 — Di ogni riscossione che importi effettivo versamento di somme in cassa, l'ufficiale pagatore rilascia ricevut…

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Art. 98. Di ogni riscossione che importi effettivo versamento di somme in cassa, l'ufficiale pagatore rilascia ricevuta, staccandola da apposito Bollettario delle quietanze. Le ricevute devono pero' prima essere convalidate dal capo dell'ufficio d'amministrazione.

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