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Regio decreto 443/1927

Art. 953 — Le relazioni degli ispettori militari che non contengano ne' rilievi ne' proposte, come pure quelle che conte…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/953parte di Regio decreto 443/1927
Art. 953. Le relazioni degli ispettori militari che non contengano ne' rilievi ne' proposte, come pure quelle che contengono rilievi e proposte di competenza delle autorita' territoriali, sono trattenute dai comandi di corpo d'armata, e dall'ispettorato del genio quelle relative ai dipendenti stabilimenti. Le dette autorita' pero' rimettono al Ministero i rapporti riservati prescritti dal primo comma dell'art. 951 ed inviano direttamente alla Corte dei conti una copia della relazione coi relativi documenti, per gli effetti di cui all'articolo 952.

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