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Regio decreto 443/1927

Art. 951 — Le relazioni degli ispettori militari, corredate di un rapporto riservato nel quale l'ispettore deve esprimer…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/951parte di Regio decreto 443/1927
Art. 951. Le relazioni degli ispettori militari, corredate di un rapporto riservato nel quale l'ispettore deve esprimere il proprio giudizio sull'attitudine degli ufficiali che hanno le principali funzioni amministrative e contabili, sono trasmesse, per via gerarchica, ai rispettivi comandi di corpo d'armata, tranne quelle relative agli stabilimenti del genio. I comandi di corpo d'armata e l'ispettore del genio - salvo quanto e' detto al successivo art. 953 - rivolgono le relazioni medesime, con i relativi documenti, al Ministero della guerra.

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