Regio decreto 443/1927
Art. 943 — Per la gestione del vestiario ed equipaggiamento, l'ispettore deve accertare, compagnia per compagnia, se l'u…
Art. 943. Per la gestione del vestiario ed equipaggiamento, l'ispettore deve accertare, compagnia per compagnia, se l'utilizzazione degli oggetti di corredo e le riparazioni ai medesimi sieno state fatte nel modo piu' conveniente per l'Amministrazione, e se sieno stati eseguiti con giusti criteri gli addebiti per danni dovuti ad incuria. Deve, inoltre, passare una rivista parziale o generale all'equipaggiamento individuale, accertando che ognuno sia provvisto degli oggetti di corredo e di equipaggiamento nel numero, qualita', e foggia prescritta, e che i libretti personali siano tenuti in corrente. Deve infine accertare che i libri personali siano tenuti in corrente, che il servizio delle confezioni e riparazioni proceda in modo conforme ai regolamenti e vantaggioso per l'Amministrazione, e che non sia superata la quota fissata dal Ministero per la manutenzione degli oggetti di corredo e dei materiali di equipaggiamento, verificando non solo le confezioni eventualmente in corso, ma anche quelle eseguite durante l'anno per assicurarsi che i manufatti rispondano alle prescrizioni regolamentari per dimensioni e per finitezza di lavorazione.
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