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Regio decreto 443/1927

Art. 941 — Lasciando ai capi degli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata il compito di accertare se le…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/941parte di Regio decreto 443/1927
Art. 941. Lasciando ai capi degli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata il compito di accertare se le scritture contabili sieno tenute in modo perfettamente conforme alle norme vigenti, l'ispettore deve, sopratutto, interessarsi di accertare se le loro risultanze concordino col reale stato di fatto. In tale esame esso porta anche la sua attenzione sul movimento del fondo scorta, accertando che i prelevamenti dal medesimo siano stati fatti per motivi ammessi ed entro i limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, e che sieno state curate le debite restituzioni.

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