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Regio decreto 443/1927

Art. 936 — Qualora nei riscontri eseguiti l'ispettore rilevi differenze, le annota nei registri di magazzino, spiegandon…

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Art. 936. Qualora nei riscontri eseguiti l'ispettore rilevi differenze, le annota nei registri di magazzino, spiegandone le cause nel verbale di cui all'art. 937.

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