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Regio decreto 443/1927

Art. 934 — Alle verificazioni di magazzino deve assistere il capo dell'ufficio d'amministrazione e il consegnatario del …

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Art. 934. Alle verificazioni di magazzino deve assistere il capo dell'ufficio d'amministrazione e il consegnatario del materiale, e, nel caso di impedimento dell'uno e dell'altro, il gestore puo' delegare altro ufficiale a presenziare le operazioni.

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