Regio decreto 443/1927
Art. 932 — Quando i dati dei registri non fossero concordi coi fondi e valori depositati nelle casse, l'ispettore annota…
Art. 932. Quando i dati dei registri non fossero concordi coi fondi e valori depositati nelle casse, l'ispettore annota sui documenti stessi le differenze riscontrate, spiegandone le cause nel verbale di cui all'art. 933.
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