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Regio decreto 443/1927

Art. 927 — E' dovere degli ispettori: a) di verificare l'esistenza dei fondi di cassa; b) di verificare i materiali cons…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/927parte di Regio decreto 443/1927
Art. 927. E' dovere degli ispettori: a) di verificare l'esistenza dei fondi di cassa; b) di verificare i materiali conservati nel magazzino e in distribuzione presso i riparti; c) di prendere in esame gli atti amministrativi; d) di prendere in esame i registri e documenti contabili per assicurarsi che le scritture sieno sempre la fedele espressione dei fatti tenute presenti le disposizioni dell'articolo 941; e) di controllare che non sieno pagate competenze, e, specialmente, soprassoldi e indennita' non dovute; f) di accertarsi del regolare funzionamento dei servizi del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio e del vitto della truppa; g) di accertarsi dell'esattezza dei dati indicati nei prospetti della forza degli uomini e dei quadrupedi; h) di riconoscere lo stato di manutenzione degli immobili; i) di dare e suggerire le disposizioni che occorrano affinche' ogni cosa proceda secondo le prescrizioni dei regolamenti, e fare le proposte che ritengano necessarie nell'in teresse di un migliore andamento dei vari servizi; l) di compilare la relazione dell'ispezione compiuta.

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